Massima Sentenza
“..Ciò che caratterizza l’appalto a corpo è che il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile, che non può subire di regola modifiche in relazione alla quantità o alla qualità delle prestazioni effettivamente eseguite; detta somma risulta dal ribasso offerto dall’operatore economico sull’importo a base d’asta, sicché elemento essenziale è solo tale valore finale, e non anche le voci di costo che hanno concorso a determinarlo. Nessuna delle parti può pretendere una modifica del prezzo pattuito in relazione ai servizi effettivamente eseguiti. Il rischio di eventuali aumenti nella quantità rispetto a quella prevedibile sono posti a carico dell’appaltatore, rientrando nella normale alea contrattuale. Diversamente, per l’appalto a misura, il corrispettivo è stabilito fissando il prezzo per ogni unità dell’opera finita e per ogni tipologia di prestazione occorrente per la sua realizzazione; il prezzo convenuto può – quindi – variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori o servizi eseguiti. Il rischio di un incremento delle prestazioni necessarie, in questo caso, ricade sull’ente appaltante, perché il costo complessivo viene determinato a consuntivo…”
….La scelta tra i due sistemi alternativi di remunerazione dell’appalto, a corpo o a misura, è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante che, ai sensi dell’art. 5 dell’allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023 può optare per il primo sistema (a corpo) nei soli casi in cui, in relazione alle caratteristiche specifiche dell’opera o del lavoro, …. motivandolo espressamente, ne ritiene necessario il ricorso.
Ciò che caratterizza l’appalto a corpo è che il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile, che non può subire di regola modifiche in relazione alla quantità o alla qualità delle prestazioni effettivamente eseguite; detta somma risulta dal ribasso offerto dall’operatore economico sull’importo a base d’asta, sicché elemento essenziale è solo tale valore finale, e non anche le voci di costo che hanno concorso a determinarlo. Nessuna delle parti può pretendere una modifica del prezzo pattuito in relazione ai servizi effettivamente eseguiti. Il rischio di eventuali aumenti nella quantità rispetto a quella prevedibile sono posti a carico dell’appaltatore, rientrando nella normale alea contrattuale. Diversamente, per l’appalto a misura, il corrispettivo è stabilito fissando il prezzo per ogni unità dell’opera finita e per ogni tipologia di prestazione occorrente per la sua realizzazione; il prezzo convenuto può – quindi – variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori o servizi eseguiti. Il rischio di un incremento delle prestazioni necessarie, in questo caso, ricade sull’ente appaltante, perché il costo complessivo viene determinato a consuntivo
Ai sensi dell’art. 31 del richiamato allegato I.7. Il computo metrico estimativo è redatto applicando alle quantità delle lavorazioni da contabilizzare [a misura] i relativi prezzi unitari; tali prezzi unitari sono dedotti dai prezzari ai sensi dell’articolo 41, comma 13, del codice, ove esistenti; le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), nel caso di lavorazioni da contabilizzare a corpo, il computo metrico estimativo riporta soltanto il prezzo a corpo; al solo fine di pervenire alla determinazione di ciascun prezzo a corpo, è redatto un distinto elaborato, non facente parte del computo metrico estimativo, redatto con le stesse modalità del computo metrico estimativo, con riferimento alle sotto-lavorazioni che complessivamente concorrono alla formazione del prezzo a corpo. …”.